Statuti delle organizzazioni non profit
Statuti
- 1 Nome e sede legale dell'associazione, esercizio finanziario
(1) L'associazione senza scopo di lucro si chiamerà Asociasón envios de paz – di seguito denominata Associazione.
(2) L'associazione ha sede legale in: 49509 Recke, Mertensberg 26
(3) L'esercizio finanziario è l'anno solare.
- 2 Scopo, natura non lucrativa dell'associazione
(1) L'associazione con sede a Recke NRW persegue esclusivamente e direttamente scopi non lucrativi ai sensi del paragrafo "Scopi fiscalmente privilegiati" del Codice tributario tedesco.
(2) L'associazione opera senza scopo di lucro; non persegue principalmente scopi commerciali.
(3) I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi indicati nello statuto. I soci non possono ricevere donazioni dai fondi dell'associazione.
(4) Nessuno può essere favorito mediante spese estranee allo scopo dell'associazione o mediante una remunerazione sproporzionatamente elevata.
(5) Lo scopo principale della nostra associazione è promuovere la comprensione internazionale e favorire i contatti tra i cubani residenti nella Repubblica Federale di Germania sulla base della pace e del rispetto reciproco, del riconoscimento e dell'integrità, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite [ONU]. In collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non governative (ONG), le attività dell'associazione mirano a promuovere la comprensione internazionale e a fornire impulso per migliorare la comunicazione e la comprensione tra le diverse nazioni.
A tal fine l’associazione si prefigge i seguenti obiettivi:
(1) Promuovere la comunicazione e lo sviluppo della comprensione tra le diverse nazioni, promuovere e cooperare con altre associazioni e organizzazioni non governative, fornire un portale di comunicazione per i cubani residenti nella Repubblica Federale, le loro famiglie e i loro amici, promuovere la sostenibilità come elemento di collegamento tra la società tedesca e le ambizioni dello Stato cubano,
(2) Sviluppo di soluzioni di trasporto per le donazioni alle persone bisognose a Cuba. Le donazioni saranno consegnate localmente a organizzazioni non governative (chiese, organizzazioni religiose, organizzazioni caritatevoli). Queste organizzazioni garantiranno e verificheranno che le donazioni siano distribuite esclusivamente alle persone bisognose.
(3) Programmi attivi per fornire assistenza nutrizionale ai bambini e ai neonati nella regione in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni ecclesiastiche locali e organizzazioni di beneficenza.
- 3 Acquisizione dell'iscrizione
- Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche. È richiesta una domanda scritta (o una domanda digitale). L'ammissione è decisa dal consiglio direttivo.
L'iscrizione ordinaria inizia dopo che il consiglio direttivo ha approvato la domanda di iscrizione scritta o digitale e il pagamento della quota associativa di € 4,00.
Esistono i seguenti tipi di abbonamento:
- “Socio”, detto anche “Socio Ordinario”,
- La qualifica di “Socio Onorario” viene conferita dal Consiglio Direttivo in base a servizi particolarmente meritevoli resi da un socio alla promozione dell’Associazione,
- “Socio Sostenitore” I soci sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche che sostengono l’associazione attraverso donazioni o finanziamenti di eventi o contributi simili.
I soci hanno diritto di voto.
I soci sostenitori e i soci onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee generali; non hanno diritto di voto né di eleggibilità.
La qualità di socio non è trasferibile. I diritti di socio non possono essere trasferiti ad altri. Il diritto di voto alle assemblee generali può essere esercitato solo di persona.
I soci sono tenuti a versare la quota associativa secondo quanto previsto dal regolamento. Le quote versate non sono rimborsabili.
I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.
- 4 Cessazione dell'iscrizione
(1) L'appartenenza all'associazione cessa per morte (nel caso delle persone giuridiche per scioglimento), dimissioni o esclusione.
(2) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione per iscritto (anche in formato elettronico). Le dimissioni possono essere comunicate solo con un preavviso di tre mesi rispetto alla fine dell'anno fiscale.
(3) Un socio può essere escluso dall'associazione con delibera dell'assemblea generale se a) danneggia gravemente e colpevolmente la reputazione o gli interessi dell'associazione, oppure b) è in ritardo di oltre tre mesi con il pagamento della quota di ammissione o delle quote associative e non ha saldato gli arretrati nonostante un sollecito scritto sotto minaccia di esclusione. Al socio deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere sui motivi dell'esclusione all'assemblea generale. Tali motivi devono essergli comunicati con almeno due settimane di anticipo.
(4) La quota del socio dimissionario o escluso nel patrimonio comune resta all'associazione.
- 5 Diritti e obblighi dei soci
(1) Ogni socio ha il diritto di utilizzare le strutture dell'associazione e di partecipare ad eventi congiunti. Ogni socio ha pari diritto di voto nell'assemblea generale.
(2) Ogni socio ha il dovere di promuovere gli interessi dell'associazione, in particolare di versare regolarmente le quote associative e, nella misura del possibile, di sostenere la vita dell'associazione attraverso la sua collaborazione.
- 6 Quota di ammissione e quote associative
(1) Ogni socio è tenuto a versare anticipatamente una quota associativa mensile/annuale.
(2) L'ammontare della quota di ammissione e delle quote associative è determinato dall'Assemblea generale.
(3) I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e delle quote associative.
- 7 Organi dell'Associazione
Gli organi dell'associazione sono il consiglio direttivo e l'assemblea generale.
- 8 Consiglio di Amministrazione
(1) Il Consiglio è composto dal Presidente, dal suo Vicepresidente e dal Tesoriere.
(2) Il Presidente, il suo vice e il Tesoriere rappresentano ciascuno l'Associazione da soli.
(3) Ai membri del Consiglio Direttivo può essere corrisposto un compenso. L'ammontare di tale compenso è stabilito dall'Assemblea Generale.
- 9 Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di amministrazione è responsabile della rappresentanza dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice Civile tedesco (BGB) e della gestione della stessa. Le sue responsabilità includono: a) la convocazione e la preparazione delle assemblee generali, inclusa la predisposizione dell'ordine del giorno; b) l'esecuzione delle delibere dell'assemblea generale; c) la gestione del patrimonio dell'associazione e la redazione del bilancio annuale; d) l'ammissione di nuovi soci.
- 10 Nomina del Consiglio di Amministrazione
(1) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti individualmente dall'Assemblea Generale per un mandato di due anni. Solo i soci dell'Associazione possono essere membri del Consiglio Direttivo; l'appartenenza all'Associazione comporta anche la cessazione dell'appartenenza al Consiglio Direttivo. È consentita la rielezione o la revoca anticipata di un membro da parte dell'Assemblea Generale. Un membro rimane in carica dopo la scadenza del suo mandato ordinario fino all'elezione del suo successore. La revoca anticipata di un membro del Consiglio Direttivo può avvenire solo per giusta causa.
(2) Se un membro lascia prematuramente il Consiglio di Amministrazione, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione hanno il diritto di eleggere un membro dell'Associazione nel Consiglio di Amministrazione fino a quando l'Assemblea Generale non elegge un successore.
- 11 Consultazione e decisione del Consiglio di Amministrazione
(1) Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal suo vice. È necessario osservare un preavviso di una settimana. Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti almeno due membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo; in sua assenza, il voto del vice Presidente è decisivo.
(2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente o, in assenza del presidente, dal vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.
- 12 Compiti dell'Assemblea Generale
L'assemblea generale è competente a deliberare sulle seguenti questioni: a) modifiche dello statuto, b) determinazione della quota di ammissione e delle quote associative, c) nomina dei soci onorari ed esclusione dei soci dall'associazione, d) elezione e revoca dei membri del consiglio direttivo, e) ricezione del rendiconto annuale e dimissioni del consiglio direttivo, f) scioglimento dell'associazione.
- 13 Convocazione dell'Assemblea Generale
(1) Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea generale ordinaria almeno una volta all'anno, preferibilmente nel primo trimestre. La convocazione avviene per iscritto, con preavviso di due settimane e con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione scritta può essere effettuata anche elettronicamente. L'assemblea generale può essere tenuta in modalità digitale.
(2) L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni socio dell'associazione può richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo un'integrazione dell'ordine del giorno entro una settimana prima dell'assemblea generale. La richiesta può essere presentata anche elettronicamente. Il Consiglio Direttivo decide in merito alla richiesta. L'Assemblea Generale delibera sulle proposte di integrazione dell'ordine del giorno che non siano state incluse dal Consiglio Direttivo o che siano presentate per la prima volta all'assemblea generale a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ciò non si applica alle proposte relative a modifiche dello statuto, variazioni delle quote associative o allo scioglimento dell'associazione.
(3) Il Consiglio di Amministrazione convoca un'assemblea generale straordinaria quando lo richiedano gli interessi dell'Associazione o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta, indicando lo scopo e i motivi.
- 14 Risoluzioni dell'Assemblea Generale
(1) L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua assenza dal suo vice e, in sua assenza, da un presidente eletto dall'Assemblea generale.
(2) L'Assemblea Generale è validamente costituita se è presente almeno un terzo di tutti i soci dell'Associazione. In mancanza del quorum, il Consiglio Direttivo convoca una seconda Assemblea Generale con lo stesso ordine del giorno entro quattro settimane. Tale assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti. Ciò deve essere indicato nell'invito.
(3) L'Assemblea Generale delibera a scrutinio palese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti dei soci presenti, sarà eletto il candidato che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi; si procederà a ballottaggio tra più candidati. Le deliberazioni di modifica dello Statuto richiedono la maggioranza dei tre quarti; le deliberazioni di modifica dello scopo o di scioglimento dell'associazione richiedono l'approvazione dei nove decimi dei soci presenti.
(4) Delle deliberazioni dell'assemblea generale e delle deliberazioni adottate deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'assemblea.
- 15 Responsabilità
(1) L'imprenditore non risponde con il suo patrimonio privato per l'esecuzione dell'impresa, ma i soci rispondono con il loro patrimonio comune fino a concorrenza del patrimonio comune vigente, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti.
- 16 Scioglimento della società, perdita degli scopi fiscali privilegiati
(1) In caso di scioglimento o annullamento dell'associazione o qualora vengano meno gli scopi fiscalmente privilegiati, il patrimonio dell'associazione viene trasferito al [Fondo tedesco per l'infanzia e.V.], che lo utilizza direttamente ed esclusivamente per scopi non lucrativi, caritatevoli o ecclesiastici.
(2) In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il suo vice sono liquidatori autorizzati congiuntamente, a meno che l'Assemblea Generale non nomini altre persone.
(3) Le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia anche se l'associazione è stata privata della sua capacità giuridica.