Statuto dell'associazione senza scopo di lucro neV.
Statuti
- 1. Nome e sede legale dell'associazione, esercizio finanziario
(1) L'associazione senza scopo di lucro porta il nome ; Asociasón envios de paz – di seguito denominata Associazione.
(2) L'associazione si trova a: 49509 Recke, Mertensberg 26
(3) L'esercizio finanziario è l'anno solare.
- 2. Scopo e natura non lucrativa dell'associazione
(1) L'associazione, con sede a Recke, Renania Settentrionale-Vestfalia, persegue esclusivamente e direttamente scopi di beneficenza ai sensi del paragrafo "Scopi fiscalmente agevolati" del Codice tributario tedesco.
(2) L'associazione non ha scopo di lucro e non persegue principalmente interessi economici propri.
(3) I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi stabiliti nello statuto. I soci non ricevono alcun pagamento dai fondi dell'associazione.
(4) Nessuno può essere favorito da spese estranee allo scopo dell'associazione o da una remunerazione sproporzionatamente elevata.
(5) Lo scopo principale della nostra associazione è promuovere la comprensione internazionale e favorire i contatti tra i cubani residenti nella Repubblica Federale di Germania sulla base della pace e del rispetto reciproco, del riconoscimento e dell'integrità, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite [ONU]. In collaborazione con altre associazioni e organizzazioni non governative (ONG), le attività dell'associazione mirano a servire la comprensione internazionale e a fornire impulso per una migliore comunicazione e una migliore comprensione tra le diverse nazioni.
L'associazione si è posta i seguenti obiettivi:
(1) Promuovere la comunicazione e lo sviluppo della comprensione tra le diverse nazioni, promuovere la cooperazione con altre associazioni e organizzazioni non governative, fornire un portale di comunicazione per i cubani residenti nella Repubblica Federale di Germania, le loro famiglie e i loro amici e promuovere la sostenibilità come elemento di collegamento tra la società tedesca e le ambizioni dello Stato cubano
(2) Sviluppo di soluzioni di trasporto per le donazioni alle persone bisognose a Cuba. Le donazioni saranno consegnate localmente a organizzazioni non governative (chiese, organizzazioni ecclesiastiche, organizzazioni caritatevoli). Queste organizzazioni garantiscono e documentano che le donazioni siano distribuite esclusivamente alle persone bisognose.
(3) Programmi attivi per l'assistenza nutrizionale dei bambini e dei ragazzi della regione in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG), chiese locali e organizzazioni caritatevoli.
- 3 Acquisizione dell'iscrizione
- Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche. È richiesta una domanda scritta, che può essere presentata anche in formato digitale. Il consiglio direttivo delibera sull'ammissione.
L'iscrizione ordinaria inizia dopo che il consiglio direttivo ha approvato la domanda scritta di iscrizione, comprese le domande digitali, e il pagamento della quota associativa di € 4,00.
Esistono i seguenti tipi di adesione:
- "Membro", detto anche "Membro Ordinario",
- Il titolo di "Socio onorario" viene conferito dal consiglio direttivo in base al contributo particolarmente significativo dato da un socio alla promozione dell'associazione
- “Socio sostenitore” Possono essere soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono l’associazione attraverso donazioni o finanziamenti di eventi o contributi simili.
I soci hanno diritto di voto.
I soci sostenitori e i soci onorari hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci; non hanno diritto di voto.
L'iscrizione non è trasferibile. I diritti di iscrizione non possono essere trasferiti ad altri. Il diritto di voto alle assemblee dei soci può essere esercitato solo di persona.
I soci sono tenuti a versare la quota associativa secondo il calendario delle quote associative. Le quote versate non sono rimborsabili.
I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versamento della quota associativa.
- 4 Cessazione dell'iscrizione
(1) L'appartenenza all'associazione cessa per morte (nel caso delle persone giuridiche, per scioglimento), dimissioni o espulsione.
(2) Le dimissioni devono essere dichiarate per iscritto (anche in formato digitale) al Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni possono essere dichiarate solo con un preavviso di tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
(3) Un socio può essere espulso dall'associazione con delibera dell'assemblea generale se a) danneggia gravemente e colpevolmente la reputazione o gli interessi dell'associazione, oppure b) è in ritardo di oltre tre mesi con il pagamento della quota di ammissione o delle quote associative e non ha pagato l'importo dovuto nonostante un sollecito scritto che minaccia l'espulsione. Al socio deve essere data la possibilità di esprimere il proprio parere sui motivi dell'espulsione all'assemblea generale. Tali motivi devono essergli comunicati con almeno due settimane di anticipo.
(4) La quota del socio dimissionario o espulso nel patrimonio complessivo resta all'associazione.
- 5 Diritti e obblighi dei soci
(1) Ogni socio ha il diritto di utilizzare le strutture dell'associazione e di partecipare ad eventi congiunti. Ogni socio ha pari diritto di voto nell'assemblea generale.
(2) Ogni socio ha il dovere di promuovere gli interessi dell'associazione, in particolare di pagare regolarmente le sue quote associative e di sostenere, nella misura delle sue possibilità, le attività dell'associazione attraverso la sua cooperazione.
- 6. Quota di iscrizione e quote associative
(1) Ogni socio è tenuto a versare anticipatamente una quota associativa mensile/annuale.
(2) L'ammontare della quota di ammissione e delle quote associative è determinato dall'Assemblea generale.
(3) I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e della quota associativa.
- 7 Organi dell'Associazione
Gli organi dell'associazione sono il consiglio direttivo e l'assemblea generale.
- 8 Consiglio di Amministrazione
(1) Il Consiglio è composto dal Presidente, dal suo Vice e dal Tesoriere.
(2) Il presidente, il suo vice e il tesoriere rappresentano l'associazione individualmente.
(3) Ai membri del Consiglio Direttivo può essere corrisposto un compenso. L'ammontare del compenso è stabilito dall'Assemblea Generale.
- 9 compiti del consiglio
Il consiglio di amministrazione dell'associazione è responsabile della rappresentanza dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice civile tedesco (BGB) e della gestione dei suoi affari. I suoi compiti includono, in particolare: a) la convocazione e la preparazione delle assemblee generali dei soci, inclusa la stesura dell'ordine del giorno; b) l'attuazione delle delibere dell'assemblea generale dei soci; c) la gestione del patrimonio dell'associazione e la redazione del bilancio annuale; d) l'ammissione di nuovi soci
- 10 Nomina del Consiglio di Amministrazione
(1) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti individualmente dall'Assemblea Generale per un mandato di due anni. Solo i soci dell'associazione possono essere membri del Consiglio Direttivo; l'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa con la cessazione dell'appartenenza all'associazione. È consentita la rielezione o la revoca anticipata di un membro da parte dell'Assemblea Generale. Un membro rimane in carica dopo la scadenza del suo mandato regolare fino all'elezione del suo successore. La revoca anticipata di un membro del Consiglio Direttivo è possibile solo per giusta causa.
(2) Se un membro si dimette anticipatamente dal consiglio direttivo, i restanti membri del consiglio direttivo hanno il diritto di eleggere un membro dell'associazione nel consiglio direttivo fino all'elezione del successore da parte dell'assemblea generale.
- 11. Consultazione e decisione del consiglio
(1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È necessario osservare un preavviso di una settimana. Il Consiglio Direttivo è valido se sono presenti almeno due membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
(2) Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere verbalizzate. Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal presidente o, in caso di impedimento del presidente, dal suo vice o da un altro membro del consiglio di amministrazione.
- 12 compiti dell'assemblea generale
L'assemblea generale è competente a deliberare sulle seguenti questioni: a) modifiche dello statuto, b) determinazione della quota di ammissione e delle quote associative, c) nomina dei soci onorari e esclusione dei soci dall'associazione, d) elezione e revoca dei membri del consiglio direttivo, e) approvazione del bilancio annuale e dimissioni del consiglio direttivo, f) scioglimento dell'associazione.
- 13. Convocazione dell'Assemblea Generale
(1) Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea generale ordinaria dei soci almeno una volta all'anno, preferibilmente nel primo trimestre. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, con un preavviso di due settimane, e deve includere l'ordine del giorno. La convocazione scritta può essere effettuata anche elettronicamente. L'assemblea generale può essere tenuta in modalità digitale.
(2) L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni socio dell'associazione può presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo per aggiungere un argomento all'ordine del giorno entro e non oltre una settimana prima dell'Assemblea Generale. Tale richiesta può essere presentata anche elettronicamente. Il Consiglio Direttivo decide in merito alla richiesta. L'Assemblea Generale delibera sugli argomenti all'ordine del giorno non inclusi dal Consiglio Direttivo o su quelli sollevati per la prima volta in Assemblea Generale a maggioranza dei soci presenti; ciò non si applica alle richieste relative a modifiche dello Statuto, variazioni delle quote associative o allo scioglimento dell'associazione.
(3) Il Consiglio di Amministrazione convoca un'assemblea generale straordinaria quando lo richiedano gli interessi dell'associazione o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta, indicando lo scopo e i motivi.
- 14. Delibera dell'Assemblea Generale
(1) L'assemblea generale è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal suo vice e, in caso di suo impedimento, da un presidente eletto dall'assemblea generale.
(2) L'assemblea generale è validamente costituita se è presente almeno un terzo di tutti i soci dell'associazione. In mancanza del quorum, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare una seconda assemblea generale con lo stesso ordine del giorno entro quattro settimane. Questa seconda assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti. Ciò deve essere indicato nell'invito.
(3) L'assemblea generale delibera a scrutinio palese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti dei soci presenti in un'elezione, sarà eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi; si terrà un ballottaggio tra più candidati. Le delibere di modifica dello statuto richiedono una maggioranza di tre quarti e le delibere di modifica dello scopo o di scioglimento dell'associazione richiedono l'approvazione di nove decimi dei soci presenti.
(4) Delle deliberazioni e dei lavori dell'assemblea dei soci viene redatto un verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'assemblea.
- 15 Responsabilità
(1) La persona che esercita l'attività non risponde con il suo patrimonio privato, ma i soci rispondono con il loro patrimonio comune fino a concorrenza del patrimonio comune vigente, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti.
- 16 Scioglimento della società, perdita degli scopi fiscali privilegiati
(1) In caso di scioglimento o di liquidazione dell'associazione o in caso di perdita degli scopi fiscalmente privilegiati, il patrimonio dell'associazione viene trasferito all'[Organizzazione tedesca per l'assistenza all'infanzia e.V.] che lo utilizza direttamente ed esclusivamente per scopi caritatevoli, benefici o ecclesiastici
(2) In caso di scioglimento dell'associazione, il presidente del consiglio direttivo e il suo vice sono liquidatori autorizzati congiuntamente, a meno che l'assemblea generale non nomini altre persone.
(3) Le disposizioni precedenti si applicano mutatis mutandis se l'associazione è privata della sua capacità giuridica.
